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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto
Visto il decreto
ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, regolamento concernente il piano nazionale
per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive
modificazioni, in particolare l'art. 25;
Considerato che la situazione epidemiologica
nazionale relativa alla brucellosi ovina e caprina impone la adozione di
specifiche norme che consentano lo spostamento per motivi di alpeggio,
transumanza e pascolo vagante esclusivamente a greggi in possesso della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne o indenne
da brucellosi ovina e caprina;
Considerato inoltre che e' opportuno integrare la
documentazione di scorta degli animali della specie ovina e caprina che si
spostano per motivi di alpeggio, transumanza o pascolo vagante con il numero di
codice identificativo aziendale, e che e' altresi' necessario mantenere nota
delle movimentazioni avvenute;
Decreta:
Art. 1.
1. A partire dal 1 gennaio 2001 possono spostarsi
per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo vagante soltanto ovini e caprini
appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.
Art. 2.
1. A partire dal 1 gennaio 2001, sui certificati che scortano gli ovini e caprini che si
spostano per alpeggio, transumanza o pascolo vagante, deve essere riportato il
codice identificativo dell'azienda.
2. A partire dal 1 gennaio 2001, presso i servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali deve essere tenuto un
registro, su supporto cartaceo o informatico, nel quale devono essere
registrati gli spostamenti degli ovini e caprini per alpeggio, transumanza o
pascolo vagante.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 novembre 2000
Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 220