MINISTERO DELLA SANITÀ
Decreto 12 novembre 1992 , n. 542
(G.U.
12.1.1993, n. 8)
Regolamento recante i criteri di valutazione delle
caratteristiche delle acque minerali naturali
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante
disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla
utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visti
in particolare il primo e secondo comma dell'art. 2 del citato decreto, che
prevedono l'emanazione di provvedimenti concernenti i criteri di valutazione
delle caratteristiche delle acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art.
21, che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in
vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
Visto l'art 34 del
regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto l'art. 6, lettera i), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Capo del Governo 7
novembre 1939, n. 1856, e successive Integrazioni;
Sentito il parere del
Consiglio superiore di sanità in data 24 giugno 1992;
Visto l'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Consiglio di
Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione
fatta in data 11 novembre 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
CAPO I - Criteri di
valutazione delle caratteristiche idrogeologiche delle acque minerali
naturali
Art. 1.
A corredo delle domande di riconoscimento delle
acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta
ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera
d'origine.
Art. 2.
La relazione deve fare riferimento alla
cartografia ufficiale esistente e deve comprendere:
1) definizione del bacino
imbrifero geografico ed idrogeologico con carta geologica e profili geologici
significativi in scala 1:25.000;
2) piovosità e temperatura sul bacino
idrogeologico;
3) carta della permeabilità del bacino idrogeologico in scala
minima 1:25.000;
4) descrizione dell'opera di presa e sua
realizzazione;
5) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche
idrauliche della falda, studio deIIa mineralizzazione della falda e delle
variazioni chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno un anno
solare;
6) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso,
compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq
intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e
sezioni rappresentative geologiche e permeatimetriche; eventuale possibilità di
rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento:
7) piano
particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione,
con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i
criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da
possibili elementi inquinanti esterni;
8) a dimostrazione della non
interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere
integrata con documentazione idrogeologica, chimico fisica ed eventualmente
isotopica su campioni prelevati nelle condizioni anomale;
9) la provenienza
dalla stessa falda di più opere di presa o punti d'acqua deve essere dimostrata
con esauriente documentazione idrogeologica, chimico fisica ed eventualmente
isotopica.
CAPO II - Criteri di valutazione delle caratteristiche
chimiche e chimico fisiche delle acque minerali naturali
Art.
3.
Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono
essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche e
fisico-chimiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla
sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e
dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha
assistito ai prelevamenti stessi.
Art. 4.
Le analisi sono
eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939,
n. 1856, e successive integrazioni.
Art. 5.
Dalle analisi
chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti
parametri dell'acqua minerale:
1) temperatura alla sorgente;
2)
concentrazione degli ioni idrogeno alla sorgente;
3) conduttività;
4)
residuo fisso;
5) ossidabilità;
6) anidride carbonica libera alla
sorgente;
7) silice;
8) bicarbonati;
9) cloruri;
10) solfati;
11)
sodio;
12) potassio;
13) calcio;
14) magnesio
15) ferro
discioIto;
16) fluoro;
17) azoto ammoniacale;
18) fosforo
totale:
19) grado soIfidrometrico;
20) stronzio;
21) litio;
22)
alluminio;
23) bromo;
24) iodio.
Art. 6.
Dalle analisi
chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri,
relativi a sostanze contaminanti o indesiderabili al di sopra di una determinata
concentrazione, a fianco indicata:
1) cianuri 0,01 mb/l CN
2) fenoli
(esclusi quelli naturali che 0,5 ug/l C6H50H
non reagiscono al cloro)
3)
agenti tensioattivi (MBAS anionici) 200 ug/l laurilsolfato
4) oli minerali -
idrocarburi disciolti o 10 ug/l
emulsionati
5) idrocarburi aromatici
policiclici 0,2 ug/l
6) pesticidi e bifenili policlorurati 0,1 ug/l per
componente separato
0,5 mg/l in totale
7) composti organoalogenati che 1
ug/l
non rientrano nella voce n. 6
8) arsenico 0,05 mg/l As3 - 0,15
mg/l
As5 - 0,20 in totale
9) bario 10 mg/l
10) borati 30 mg/I
H3B03
11) cadmio 0,01 mg/l
12) cromo VI 0,05 mg/l
13) mercurio 0,001
mg/l
14) manganese 2 mg/I
15) nitrati 45 mg/l N03
10 mg/l per acque
destinate alla alimentazione dell'infanzia
16) nitriti 0,03 mg/l N02
17)
piombo 0,05 mg/l
18) rame 1 mg/I
19) selenio 0,01 mg/l
CAPO III
- Criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque
minerali naturali
Art. 7.
Le domande di riconoscimento delle acque
minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro
analisi microbiologiche eseguite, nelle quattro stagioni su campioni prelevati
alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti,
e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha
assistito ai prelevamenti stessi.
Art. 8.
Le analisi sono
eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939,
n. 1856, e successive integrazioni.
Art. 9.
Dalle analisi deve
risultare:
1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata su semina in due
repliche da 250 ml;
2) assenza degli streptococchi fecali in 250 ml,
accertata su semina in due repliche da 250 ml;
3) assenza delle spore di
clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;
4) assenza
dello Staphylococcus aureus in 250 ml, accertata su unica semina;
5) assenza
dello Pseudomonas aeruginosa in 250 ml, accertata su unica
semina.
Art. 10.
Debbono inoltre essere determinati i valori
della carica microbica totale a 20°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24
ore.
CAPO IV - Criteri di valutazione delle caratteristiche cliniche
e farmacologiche delle acque minerali naturali
Art. 11.
La natura
degli esami, cui si deve procedere secondo metodi scientifici riconosciuti, deve
essere adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale ed ai
suoi effetti sull'organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o
intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze
minerali.
Art. 12.
Eventualmente la constatazione della
costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche può
sostituire gli esami di cui all'art. 11; in casi appropriati gli esami clinici
possono sostituirsi agli esami considerati all'art. 11, a condizione che la
costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di
ottenere gli stessi risultati.
Art. 13.
Gli studi clinici,
farmacologici e tossicologici debbono essere condotti presso strutture
ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e
di buona pratica di laboratorio.
Art. 14.
In situazioni
particolari, quali quelle connesse con le caratteristiche di composizione
dell'acqua, è consentito, qualora sia tecnicamente preferibile e realizzabile,
condurre la sperimentazione clinica in prossimità della sorgente, a condizione
che la sperimentazione stessa sia eseguita sotto il controllo del responsabile
di una delle strutture di cui all'art. 13.
Art. 15.
I recipienti
contenenti l'acqua da sottoporre alle prove cliniche, farmacologiche e
tossicologiche debbono pervenire ai responsabili delle sperimentazioni sigillati
dall'autorità sanitaria che ha provveduto ai prelevamenti ed accompagnati dal
verbale di prelevamento redatto dalla stessa autorità sanitaria.
CAPO
V - Criteri di valutazione per la revisione dei riconoscimenti delle acque
minerali naturali in commercio
Art. 16.
Le domande di revisione
dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio debbono essere
corredate dai seguenti documenti:
1) certificato di analisi chimica e
chimico-fisica eseguite da uno dei laboratori di cui al decreto del Capo
del
Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati alla
sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più
sorgenti;
2) certificato di analisi microbiologica eseguita da uno dei
laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive
integrazioni, su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti,
se l'acqua proviene da più sorgenti;
3) verbali di prelevamento relativi alle
analisi di cui ai precedenti punti 1) e 2), redatti dall'autorità sanitaria che
ha assistito ai prelevamenti stessi;
4) una documentazione bibliografica,
accompagnata dalla relazione di un esperto clinico o farmacologo operante in una
delle strutture di cui all'art. 13.
Il Presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 12 novembre 1992
p. Il Ministro:
AZZOLINI