GAZZETTA UFFICIALE N. 36 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 13/2/1998
MINISTERO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 26 gennaio 1998, n. 1.
Aggiornamento e modifica
della circolare n. 21 del 28 luglio
1995
recante: "Disposizioni riguardanti l'elaborazione dei manuali di
corretta prassi igienica in
applicazione del decreto
legislativo 26
maggio 1997, n. 155".
Con la circolare 28 luglio 1995, n.
21, erano state fornite
disposizioni, ai sensi della
direttiva 93/43/CEE, riguardanti
linee
guida per
l'elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi
igienica.
Con l'emanazione del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
anche alla luce dell'esperienza maturata dall'applicazione della
circolare suindicata, sentito il
primo gruppo di
lavoro della
commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi
relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, si
e'
ravvisata l'esigenza
sia di ridefinire procedure e modalita' del
processo di valutazione dei
manuali e sia
di puntualizzare i
contenuti minimi di detti manuali al fine di assicurare la necessaria
uniformita' di valutazione.
1. Riferimenti.
1.1. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
1.2. Circolare 28 luglio 1995, n. 21.
1.3. Direttiva igiene 93/43/CEE del 14 giugno 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della CE il 19
luglio 1993, relativa
all'igiene delle derrate
alimentari.
1.4. Linee guida per l'applicazione del sistema dell'analisi del
rischio - Punti critici di controllo (HACCP) del Codex
alimentarius.
2. Elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica.
I manuali di
corretta prassi
igienica sono dei
documenti di
applicazione volontaria
elaborati in conformita' a
quanto stabilito
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
In allegato viene riportato lo schema di
strutturazione a cui
attenersi per la
stesura del manuale. I singoli capitoli dovranno
essere sviluppati tenendo conto delle specificita' dei
diversi
settori alimentari.
3. Valutazione dei manuali di corretta prassi igienica.
In applicazione della direttiva 93/43/CEE del
14 giugno 1993,
recepita con decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, la richiesta
di valutazione da parte dell'autorita' pubblica viene trasmessa al
Ministero della sanita' -
Dipartimento di alimenti,
nutrizione e
della sanita' pubblica veterinaria - Ufficio IV,
a cura delle
organizzazioni degli
operatori che hanno messo a
punto il manuale,
contestualmente
all'inoltro di un congruo numero di copie dello
stesso, che non potra' comunque essere inferiore a trenta.
Il Ministero della sanita'
al fine di valutare la conformita'
dei
manuali alle prescrizioni stabilite dall'art. 3 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, provvede alla successiva
trasmissione degli stessi all'Istituto superiore di sanita'.
Contestualmente il Ministero della sanita' provvedera' ad inviare i
manuali presso le regioni, le associazioni di categoria
potenzialmente interessate
e le associazioni di consumatori che,
desiderando partecipare al processo
di valutazione, provvederanno ad
informare il Ministero della sanita' entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale.
I suindicati soggetti che
successivamente a tale data intenderanno
partecipare al processo di
valutazione provvederanno ad informare il
Ministero della sanita' entro il 31 gennaio di ogni anno.
Comunque le eventuali osservazioni e
le eventuali proposte di
modifica dovranno pervenire al Ministero della sanita' entro un
periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei manuali.
Il Ministero della sanita',
tenuto conto delle osservazioni e
dei
pareri pervenuti e sulla
base delle proprie valutazioni, provvedera'
a notificare le necessarie modifiche all'organizzazione proponente
anche prevedendo un esame congiunto delle stesse.
Nel caso di valutazione favorevole, il Ministero della sanita'
trasmettera' i manuali
ritenuti conformi alla Commissione europea,
dandone nel contempo comunicazione
all'organizzazione di settore che
ha elaborato il manuale.
Tale organizzazione
potra' quindi pubblicare il manuale con il
proprio logo e
con l'aggiunta della dizione "valutato conforme
all'art. 3 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155
- secondo
il parere numero .... del Ministero della sanita'".
I manuali gia' pervenuti in applicazione della circolare n. 21 sono
valutati secondo le procedure suindicate.
4. Aggiornamento dei manuali.
La procedura per l'adeguamento dei manuali allo sviluppo delle
conoscenze
scientifiche e tecniche e' identica a quella
precedentemente
descritta.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il
Ministro: Bindi
Allegato
Viene di seguito riportato lo schema di
strutturazione per la
stesura del manuale al fine
di uniformare la valutazione. I
singoli
capitoli dovranno essere sviluppati
tenendo conto delle specificita'
dei diversi settori alimentari.
Introduzione:
scopo;
campo di applicazione;
definizioni;
istruzioni per l'uso.
Locali:
descrizione delle strutture ed organizzazione;
procedure di pulizia e disinfezione;
procedure di disinfestazione;
manutenzione.
Attrezzature e strumenti:
descrizione delle attrezzature;
procedure di pulizia e disinfezione;
manutenzione.
Produzione:
approvvigionamento materie prime;
deposito;
ciclo produttivo e
distributivo;
rifiuti e residui di lavorazione;
approvvigionamento delle acque.
Personale:
igiene della persona;
formazione.
Linea guida per la stesura dei piani di autocontrollo:
costituzione del gruppo;
descrizione dei prodotti e loro destinazione;
diagramma di flusso e descrizioni delle fasi del processo;
individuazione dei pericoli;
analisi dei rischi ed individuazione dei punti critici e dei limiti
critici;
monitoraggio;
azioni correttive;
procedure di verifica.
Gestione dei prodotti non idonei.
Gestione della documentazione.
Normativa di riferimento.
Esempi di procedure HACCP.