MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
DECRETO 6 novembre 2001
Metodo per la determinazione del peso sgocciolato nei prodotti
alimentari ittici preconfezionati.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 690, recante adeguamento
dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in
volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;
&a2 ; Visto in particolare l'art. 7, comma 4, della legge n.
690/1978 che stabilisce che le modalita' di controllo di
fabbricazione siano quelle ammesse dall'Ufficio centrale metrico e
l'art. 10, comma 6, che prevede che il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato stabilisca con propri decreti le
modalita' del controllo statale;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 27 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 16 marzo 1979, recante disposizioni in materia di
preimballaggi CEE disciplinati dalla legge n. 690/1978;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in
volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quelli CEE ed,
in particolare, l'art. 10, comma 2, in forza del quale il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza le
modalita' del controllo di fabbricazione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396 CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari, ed, in particolare, l'art. 9, comma 7, concernente
l'obbligo di indicare, nei preimballaggi di taluni prodotti
alimentari solidi immersi in un liquido di governo, anche la
quantita' di prodotto sgocciolato;
Vista la circolare ministeriale 31 marzo 2000, n. 165, recante
linee guida relative al principio della dichiarazione della quantita'
degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109 del 1992)
nonche' ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle
disposizioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari;
Rilevato che in applicazione degli articoli 10 e 15 della predetta
legge n. 690/1978 devono essere effettuati controlli da parte
dell'Ufficio centrale metrico e degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, che all'art. 20 attribuisce alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni
esercitate dagli uffici metrici provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999
concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici
metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a
decorrere dal 1 gennaio 2000;
Considerato che la determinazione della quantita' effettiva di
prodotto sgocciolato, contenuta negli imballaggi preconfezionati di
conserve ittiche immerse in un liquido di governo, conduce a
risultati non confrontabili qualora la predetta determinazione non
sia effettuata con lo stesso metodo;
Ritenuto necessario stabilire il metodo per la determinazione della
quantita' effettiva di prodotto sgocciolato per le conserve ittiche;
Visto il metodo definito dall'ufficio D 3 della Direzione generale
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, gia'
Ufficio centrale metrico, sulla base di uno studio elaborato dalla
Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di
Parma con nota n. 2931 del 6 settembre 1999;
Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico
nella riunione del 1 marzo 2000;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE, recepita
con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto si applica ai preimballaggi contenenti
conserve ittiche immerse in taluni liquidi di governo denominati
"preimballati ittici" o "preconfezionati ittici", recanti
insieme
alle altre indicazioni regolamentari anche la quantita' di prodotto
sgocciolato, in applicazione dell'art. 9, comma 7, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e nei casi di indicazioni
volontarie, sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari fabbricati in Italia.
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti ittici
preimballati legalmente fabbricati o commercializzati negli altri
Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo.
Art. 2.
1. Il controllo di fabbricazione di cui all'art. 7 della legge
25 ottobre 1978, n. 690, si considera soddisfatto se effettuato
secondo il metodo specificato nell'allegato al presente decreto.
2. Ai fini dei controlli da parte delle autorita' competenti
previsti dall'art. 10 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e
dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980, n. 391, si tiene conto del metodo di cui all'allegato del
presente decreto.
3. Le prescrizioni dell'allegato riguardano esclusivamente la
determinazione del prodotto sgocciolato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2001
Il Ministro: Marzano
Allegato
METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL PESO SGOCCIOLATO NEI PRODOTTI
ALIMENTARI ITTICI PRECONFEZIONATI