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Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna concernente il periodo di caccia. Il Consiglio Regionale Il Presidente della Giunta Regionale la seguente legge: Art. 1 l. Il comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale, n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente: l. Ai fini dell’attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all’articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell’anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni: a) Cinghiale (Sus scrofa) dal l° novembre al 31 gennaio dell’anno successivo; b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur) dal primo giorno di settembre per massimo di due giornate. Art. 2 l. La presente legge entra in vigore giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Pili
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