Legge Regionale 7 febbraio 2002, n. 5

Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna concernente il periodo di caccia.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica dell’articolo 49 della legge regionale n. 23
del 1998

l. Il comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale, n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:

l. Ai fini dell’attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all’articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell’anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:

a)        Cinghiale (Sus scrofa) dalnovembre al 31 gennaio dell’anno successivo;

b)        Tortora selvatica (Streptopelia turtur) dal primo giorno di settembre per massimo di due giornate.

Art. 2
Entrata in vigore

l. La presente legge entra in vigore giorno della sua pubblicazione.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Data a Cagliari, addi 7 febbraio 2002

Pili