Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 08-03-2000 |
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MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2000
Recepimento della
direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 recante modifica
della direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del
14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante "Disciplina dell'attivita'
sementiera";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.
1096";
Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con la citata
direttiva n. 66/402/CEE sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale mediante
l'adozione di norme di cui alla suddetta legge n. 1096/1971 ed al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
Vista la direttiva n.
1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 recante modifica della direttiva
n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di
cereali;
Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 1999/54/CE
della Commissione del 26 maggio 1999 alle norme vigenti in materia di
commercializzazione delle sementi di cereali, devono essere recepite
nell'ordinamento nazionale;
Considerato che la direttiva n. 1999/54/CE della
Commissione del 26 maggio 1999 modifica modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico della citata direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno
1966 e successive modificazioni;
A norma dell'art. 20, comma 1, della
legge 16 aprile 1987, n.
183;
Decreta:
Art. 1.
1.
Nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, comma 1, la frase introduttiva della lettera A-bis), e' sostituita dalla
seguente:
"Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento,
frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad
autofecondazione)".
Art. 2.
1. Nell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, comma 1, la
frase introduttiva della lettera C), e' sostituita dalla seguente:
"Sementi
certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan,
granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e
varieta' di triticale ad autofecondazione)".
Art.
3.
1. Nell'allegato VII "Condizioni alle quali devono soddisfare le
colture ai fini della certificazione" del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A) "Cereali", punto 3, la prima e la
seconda frase sono sostituite dalla seguente:
"La coltura deve presentare
identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una coltura di
linea "inbred , identita' e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri.
Per la produzione di sementi di varieta' ibride, le disposizioni di cui sopra si
applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' o la
ristorazione della fertilita'".
Art. 4.
1.
Nell'allegato VII "Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini
della certificazione" del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, lettera A) "Cereali", viene aggiunto il seguente
punto:
"3-ter) Colture destinate a produrre sementi certificate di ibridi di
avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad
autofecondazione".
a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti
relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare
un'impollinazione estranea indesiderabile:
la distanza minima del componente
femminile e' di 25 metri da qualsiasi altra varieta' della stessa specie, ad
eccezione di una coltura del componente maschile; questa distanza puo' non
essere osservata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi
impollinazione estranea indesiderabile.
b) La coltura deve presentare
sufficiente identita' e purezza relativamente ai caratteri dei componenti.
Quando la semente e' prodotta mediante ricorso ad un agente di ibridazione
chimico, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre
condizioni:
i) la purezza varietale minima (%) di ciascun componente deve
essere pari: per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento, il frumento duro e la
spelta: al 99,7% per la varieta' di triticale ad autofecondazione: al
99%;
ii) il livello minimo di ibridita' deve essere pari al 95%.
L'ibridita' percentuale deve essere valutata confortemente ai metodi
eventualmente seguiti a livello internazionale.
Nei casi in cui l'ibridita'
e' determinata nel corso dell'esame delle sementi anteriormente alla
certificazione, non e' necessario determinarla nel corso dell'ispezione sul
campo".
Art. 5.
1. Nell'allegato VI "Condizioni cui
devono soddisfare le sementi" del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee da pieno campo - "lettera B
(Cereali) punto 1", la prima e la seconda frase sono sostituite dalla seguente:
"La semente deve presentare identita' e purezza varietali in grado
sufficiente o, nel caso di una semente di linea "inbred , identita' e purezza
sufficiente relativamente ai suoi caratteri. Per le sementi di varieta' ibride,
le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei
componenti".
Art. 6.
1. Nell'allegato VI "Condizioni
cui devono soddisfare le sementi" del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee da pieno campo - "lettera B
(Cereali) punto 1, A-bis)", i termini "diverse dagli ibridi" vengono aggiunti
dopo il termine "triticosecale".
Art. 7.
1.
Nell'allegato VI "Condizioni cui devono soddisfare le sementi" del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee
da pieno campo - "lettera B (Cereali), punto 1", viene aggiunta la seguente
lettera:
"A-ter. Ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento
duro;
spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione. La purezza
varietale minima della semente della categoria "semente certificata e' pari al
90%. Essa e' esaminata mediante controlli ufficiali a posteriori su un'adeguata
proporzione di campioni".
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei
conti ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2000 Il
Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti, il 1o marzo
2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n.
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