DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2000, n.255
Regolamento recante attuazione della direttiva 1999/4/CE relativa agli estratti di caffe' e di
cicoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;

Vista la direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli estratti di cicoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, che stabilisce che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinate con legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanita', della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Estratti di caffe'). - 1. Si intendono per estratti di caffe', i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dai grani di caffe' torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base, e contenenti esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffe', oltre alle sostanze non solubili, tecnicamente ineliminabili, ed agli oli non solubili provenienti dal caffe'.".

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Estratti di cicoria). - 1. Si intendono per estratti di cicoria i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.

2. Per cicoria si intendono le radici di Cichorium intybus L., non utilizzate per la produzione di cicoria Witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte per la preparazione di bevande.".

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Etichettatura). - 1. Agli estratti di caffe' ed agli estratti di cicoria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

Tuttavia:

a) la denominazione di vendita e' completata dalla dicitura:

1) "in pasta o "in forma pastosa per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera b) e all'allegato II, punto 1, lettera b);

2) "liquido o "in forma liquida per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera c) e all'allegato II, punto 1, lettera c);

b) la denominazione di vendita puo' essere completata dal termine "concentrato nei casi seguenti:

1) per l'estratto di caffe' liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffe' e' superiore al venticinque per cento in peso;

2) per l'estratto di cicoria liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria e' superiore al 45 per cento in peso;

c) nell'etichettatura devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita le diciture:

1) "decaffeinato per gli estratti di caffe' di cui all'articolo 1 aventi un tenore di caffeina anidra non superiore, in peso, allo 0,3 per cento della sostanza secca ottenuta dal caffe';

2) "con o "conservato con o "con aggiunta di o "torrefatto con seguita dal tipo o dai tipi di zucchero utilizzato per gli estratti di caffe' e per gli estratti di cicoria liquidi;

d) i prodotti in pasta e quelli liquidi devono riportare il tenore minimo di sostanza secca, ottenuta rispettivamente dal caffe' o dalla cicoria, espresso in percentuale di peso del prodotto finito.".

Art. 4.

Sostituzione degli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

1. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:

"Allegato I

Denominazioni e caratteristiche degli estratti di caffe' 1. Con la denominazione di vendita "estratto di caffe' o "estratto di caffe' solubile o "caffe' solubile o "caffe' istantaneo si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dal caffe':

a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di caffe';

b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di caffe' in pasta;

c) compreso tra il 15 ed il 55% in peso per l'estratto di caffe' liquido.

2. L'estratto di caffe' solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffe'.

L'estratto di caffe' liquido puo' contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantita' non superiore al 12% in peso.".

2. L'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:

"Allegato II

Denominazioni e caratteristiche degli estratti di cicoria 1. Con la denominazione di vendita "estratto di cicoria o "cicoria solubile o "cicoria istantanea si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria:

a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di cicoria;

b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di cicoria in pasta;

c) compreso tra il 25 ed il 55% in peso per l'estratto di cicoria liquido.

2. L'estratto di cicoria e l'estratto di cicoria in pasta non devono contenere quantita' superiore all'1%, in peso, di sostanze non ottenute dalla cicoria.

L'estratto di cicoria liquido puo' contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantita' non superiore al 35% in peso.".

Art. 5.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3, secondo comma, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774;

b) gli articoli 6, primo comma, 8, 11, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470;

c) il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 13 settembre 2000.

2. Sino al 12 settembre 2001 sono consentite la fabbricazione e la vendita di prodotti conformi alle disposizioni previgenti, purche' etichettati ai sensi delle medesime disposizioni. Le scorte di tali prodotti etichettati entro il 12 settembre 2001 possono essere vendute fino al loro esaurimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 luglio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Dini, Ministro degli affari esteri

Veronesi, Ministro della sanita'

Fassino, Ministro della giustizia

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2000

Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 7

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999).

- L'art. 3 e l'allegato C della succitata legge cosi' recitano:

"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate delle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.

Allegato C

(Articolo 3) 98/35/CE: direttiva del Consiglio, dcl 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. 99/4/CE:

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli estratti di cicoria.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

La direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 066 del 13 marzo 1999.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470, reca: "Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffe' e dei suoi derivati".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/436 relativa agli estratti di caffe' ed agli estratti di cicoria".

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993.

L'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, cosi' recita:

"Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). - 1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare a materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea;

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo com-ma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.

- La legge 9 marzo 1989, n. 86 reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

- L'art. 4, comma 5 della succitata legge cosi' recita:

"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere.

- Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599, reca:

"Attuazione della diretiva n. 85/573/CEE, in materia di estratti di caffe' ed estratti di cicoria.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

- L'art. 17, comma 2, della succitata legge cosi' recita:

"Art. 17. - 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Nota all'art. 1:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, vedi note alle premesse.

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:

"Attuazizione delle direttive 89/395/CEE e 89/1936/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari".

Nota all'art. 4:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, vedi note alle premesse.

Note all'art. 5:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470, vedi note alle premesse.

- Per il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, vedi note alle premesse.