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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare l'articolo 3 e l'allegato C;
Vista la direttiva 1999/4/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe'
e agli estratti di cicoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
16 febbraio 1973, n. 470;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in
particolare l'articolo 50, che stabilisce che, con la procedura di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere
emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione
dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinate con legge;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno
2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della sanita', della giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m
a n a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Sostituzione dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Estratti di caffe'). - 1. Si
intendono per estratti di caffe', i prodotti concentrati ottenuti mediante
estrazione dai grani di caffe' torrefatti, utilizzando l'acqua come unico
agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi
mediante aggiunta di acido o di base, e contenenti esclusivamente i principi
solubili e aromatici del caffe', oltre alle sostanze non solubili, tecnicamente
ineliminabili, ed agli oli non solubili provenienti dal caffe'.".
Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Estratti di cicoria). - 1. Si
intendono per estratti di cicoria i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione
dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione,
con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di
base.
2. Per cicoria si intendono le radici di Cichorium
intybus L., non utilizzate per la produzione di cicoria Witloof, opportunamente
pulite per essere essiccate e torrefatte per la preparazione di bevande.".
Art. 3.
Sostituzione dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, modificato dal decreto ministeriale 3
dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Etichettatura). - 1. Agli estratti
di caffe' ed agli estratti di cicoria si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
Tuttavia:
a) la denominazione di vendita e' completata dalla
dicitura:
1) "in pasta o "in forma pastosa per i
prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera b) e all'allegato II, punto 1,
lettera b);
2) "liquido o "in forma liquida per i
prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera c) e all'allegato II, punto 1,
lettera c);
b) la denominazione di vendita puo' essere
completata dal termine "concentrato nei casi seguenti:
1) per l'estratto di caffe' liquido se il tenore
di sostanza secca ottenuta dal caffe' e' superiore al venticinque per cento in
peso;
2) per l'estratto di cicoria liquido se il tenore
di sostanza secca ottenuta dalla cicoria e' superiore al 45 per cento in peso;
c) nell'etichettatura devono figurare nello stesso
campo visivo della denominazione di vendita le diciture:
1) "decaffeinato per gli estratti di caffe'
di cui all'articolo 1 aventi un tenore di caffeina anidra non superiore, in
peso, allo 0,3 per cento della sostanza secca ottenuta dal caffe';
2) "con o "conservato con o "con
aggiunta di o "torrefatto con seguita dal tipo o dai tipi di zucchero
utilizzato per gli estratti di caffe' e per gli estratti di cicoria liquidi;
d) i prodotti in pasta e quelli liquidi devono
riportare il tenore minimo di sostanza secca, ottenuta rispettivamente dal
caffe' o dalla cicoria, espresso in percentuale di peso del prodotto
finito.".
Art. 4.
Sostituzione degli allegati I e II del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
1. L'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3
dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Allegato I
Denominazioni e caratteristiche degli estratti di
caffe' 1. Con la denominazione di vendita "estratto di caffe' o
"estratto di caffe' solubile o "caffe' solubile o "caffe'
istantaneo si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, aventi un tenore di
sostanza secca ottenuta dal caffe':
a) uguale o superiore al 95% in peso per
l'estratto di caffe';
b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per
l'estratto di caffe' in pasta;
c) compreso tra il 15 ed il 55% in peso per
l'estratto di caffe' liquido.
2. L'estratto di caffe' solido o in pasta non deve
contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffe'.
L'estratto di caffe' liquido puo' contenere
zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantita' non superiore al 12% in
peso.".
2. L'allegato II del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3
dicembre 1987, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Allegato II
Denominazioni e caratteristiche degli estratti di
cicoria 1. Con la denominazione di vendita "estratto di cicoria o "cicoria
solubile o "cicoria istantanea si intendono i prodotti di cui all'articolo
2, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria:
a) uguale o superiore al 95% in peso per
l'estratto di cicoria;
b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto
di cicoria in pasta;
c) compreso tra il 25 ed il 55% in peso per
l'estratto di cicoria liquido.
2. L'estratto di cicoria e l'estratto di cicoria
in pasta non devono contenere quantita' superiore all'1%, in peso, di sostanze
non ottenute dalla cicoria.
L'estratto di cicoria liquido puo' contenere
zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantita' non superiore al 35% in
peso.".
Art. 5.
Abrogazioni
1. A partire dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3, secondo comma, e l'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774;
b) gli articoli 6, primo comma, 8, 11, 18 e 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470;
c) il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n.
599.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 13
settembre 2000.
2. Sino al 12 settembre 2001 sono consentite la
fabbricazione e la vendita di prodotti conformi alle disposizioni previgenti,
purche' etichettati ai sensi delle medesime disposizioni. Le scorte di tali
prodotti etichettati entro il 12 settembre 2001 possono essere vendute fino al
loro esaurimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Veronesi, Ministro della sanita'
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il
29 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121,
foglio n. 7
N O
T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1999).
- L'art. 3 e l'allegato C della succitata legge
cosi' recitano:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie
con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione
alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati
nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma
1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono
altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare
attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al
comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo puo' prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate
delle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative che dovranno essere
determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c)
del comma 1 dell'art. 2.
Allegato C
(Articolo 3) 98/35/CE: direttiva del Consiglio,
dcl 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare. 99/4/CE:
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli estratti di
cicoria.
1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25
marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo
1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6
maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali
e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25
maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento.
La direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 febbraio 1999 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 066 del 13
marzo 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
febbraio 1973, n. 470, reca: "Regolamento per la disciplina igienica della
produzione e del commercio del caffe' e dei suoi derivati".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 774, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/436
relativa agli estratti di caffe' ed agli estratti di cicoria".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1993.
L'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
cosi' recita:
"Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). -
1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e
riordinare a materia della produzione e commercializzazione dei prodotti
alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati
con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n.
86.
3. La disciplina della produzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto
comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci,
tenuto conto dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunita' economica
europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute,
all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti,
alla sanita' degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori
della legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1,
le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera
a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione
della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo com-ma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare
a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.
- La legge 9 marzo 1989, n. 86 reca: "Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".
- L'art. 4, comma 5 della succitata legge cosi'
recita:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). -
5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui
all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato
deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere.
- Il decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599, reca:
"Attuazione della diretiva n. 85/573/CEE, in
materia di estratti di caffe' ed estratti di cicoria.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
- L'art. 17, comma 2, della succitata legge cosi'
recita:
"Art. 17. - 2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.
Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre
1987, n. 599, vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
reca:
"Attuazizione delle direttive 89/395/CEE e
89/1936/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari".
Nota all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre
1987, n. 599, vedi note alle premesse.
Note all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
16 febbraio 1973, n. 470, vedi note alle premesse.
- Per il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n.
599, vedi note alle premesse.