Gazzetta
Ufficiale n. 20 |
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MINISTERO DELLA
SANITA'
DECRETO 30 novembre 2000, n.431
Regolamento di
attuazione della direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da
cortile.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
91/494/CEE relative alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche
di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3
marzo 1993, n.587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da
cova;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29
aprile 1998, n. 220, recante regolamento emanato in attuazione della direttiva
93/121/CEE di modifica della direttiva 91/494/CEE;
Vista la direttiva 1999/89/CE che modifica la
direttiva 91/494/CEE, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni
fresche di volatili da cortile;
Ritenuto di procedere all'attuazione della
indicata direttiva 1999/89/CE ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della citata
legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale con decreto del Ministro
interessato viene data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' europea
per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento
nazionale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n.400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 luglio
2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, effettuata con nota prot. 100.1/1952-G/6096 del 10 novembre
2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n.558, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 29
aprile 1998, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
A) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) dal momento della deposizione delle uova,
hanno soggiornato sul territorio della Comunita' o sono stati importati da Paesi
terzi conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente
della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587";
2) la lettera f) e'
soppressa;
B) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il
seguente:
"Articolo 14-bis.
1. Le carni fresche di volatili da cortile non
conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12, possono essere
importate solo in presenza di disposizioni autorizzative della Commissione
europea e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate a
riguardo";
C) l'allegato e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 novembre 2000
Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato
alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n.
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NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall'ammmistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca:
"Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari".
- Il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e' il seguente:
"1. Con decreto dei Ministri interessati sara'
data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' europea per
le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive della Comunita' europea gia' recepite
nell'ordinamento nazionale".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, modificato dal decreto del
Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 220, a seguito delle ulteriori
modifiche apportate dal presente regolamento, e' il
seguente:
"1. Per poter essere oggetto di scambi
intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da
cortile che:
a) dal momento della deposizione delle uova, hanno
soggiornato sul territorio della Comunita' o sono stati importati da Paesi terzi
conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
b) provengono da una
azienda:
1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria
relative ad una malattia dai volatili da cortile;
2) non situata in una zona soggetta, per motivi di
polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di
volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad
un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono
sensibili;
c) durante il trasporto al macello non sono venuti
a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di
Newcastle ed il trasporto non e' avvenuto attraverso una zona dichiarata infetta
dalle suddette malattie, salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di
comunicazione stradale o ferroviaria;
d) che sono stati macellati in macelli in cui non
e' constatato al momento della macellazione, nessun caso di influenza aviaria o
di malattia di Newcastle; le carni fresche sospette di contaminazione nel
macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto
sono escluse da scambi;
e) sono contrassegnati conformemente a quanto
disposto negli articoli 4 e 5;
f) lettera soppressa".