Gazzetta Ufficiale
n. 249
MINISTERO
DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 9 ottobre
1998.
Menzioni qualificative che accompagnano la denominazione di vendita
dei funghi secchi.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 23 agosto
1993, n. 352, recante le norme
quadro in
materia di raccolta e di commercializzazione
dei funghi epigei
freschi e conservati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati ed in particolare l'art. 5, comma 6, ai
sensi
dell'artigianato deve stabilire le menzioni qualificative che devono
accompagnare la denominazione
di vendita dei funghi secchi;
Ritenuta la necessita' di ottemperare a tale obbligo;
ai sensi della direttiva n. 83/189/CE e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione di vendita dei funghi
porcini secchi deve
essere accompagnata dalle menzioni qualificative qui di seguito
riportate:
a) "extra", se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
solofette e/o sezioni di
cappello e/o di gambo, complete
all'atto del confezionamento,
in
quantita' non inferiore al
60%
della quantita' del prodotto
finito;
coloredella carne all'atto
del
confezionamento: da bianco a crema;
eventualepresenza di briciole
provenienti solo da frammenti di
manipolazione;
2) requisiti:
tramitidi larve: non piu' del 10%
m/m;
imenio annerito: non piu' del 5%
m/m;
b) "speciali", se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
sezioni di cappello e/o di gambo;
coloredella carne all'atto
a nocciola;
presenzadi briciole provenienti
solo da frammenti di manipolazione;
2) requisiti:
tramitidi larve: non piu'
m/m;
imenio annerito: non piu'
m/m;
c) "commerciali", se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
sezioni di fungo anche a pezzi
con briciole: non piu'
coloredella carne all'atto
confezionamento: da marrone chiaro
a marrone scuro (presenza di
briciole provenienti da frammenti
di manipolazione);
2) requisiti:
tramitidi larve: non piu'
m/m;
imenio annerito: non piu'
m/m;
d) "briciole", se rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) presentazione:
frammenti di sezioni di fungo
tali da consentire
l'identificazione della
specie di
appartenenza;
2) requisiti:
tramitidi larve: non piu' del 25%
m/m;
imenio annerito: non piu' del 20%
m/m.
e) "in polvere", se ottenuti
dalla macinazione di funghi porcini
secchi: devono presentare un contenuto di umidita' non superiore a 9%
m/m.
2. I funghi
porcini secchi, provenienti
da altri Paesi dell'Unione
europea o originari di Paesi aderenti
all'Accordo sullo spazio
economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre
menzioni qualificative purche' stabilite dalle legislazioni vigenti
nei Paesi di provenienza.
3. Le disposizioni
centottanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 1998
Il Ministro: Bersani